Brasile - informazioni riservate: il soggetto temporaneamente alla restrizione dell'accesso pubblico a causa della sua indispensabilità per la sicurezza della società e dello Stato;
Art. 23 -LEI Nº 12.527, 18 NOVEMBRE 2011
Sottosegretario della Presidenza della Repubblica
della Casa Civile
LEGGE n. 12.527, DEL 18 NOVEMBRE 2011
Veto Message Term
Regulation Regola l'accesso alle informazioni fornite al punto XXXIII dell'art. 5, comma II, comma 3, dell'art. 37 e al § 2 dell'art. 216 della Costituzione federale; modifica la legge n. 8.112 dell'11 dicembre 1990;revoca la legge n. 1111 del 5 maggio 2005 e le disposizioni della legge n. 8.159 dell'8 gennaio 1991; e fa altre disposizioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Fammi sapere che il CongressoNazionale decreta e sanziono la seguente legge: CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 La presente legge stabilisce le procedure che devono essere osservate dal Distretto Federale, Statale, Federale e Comuni, al fine di garantire l'accesso alle informazioni di cui al punto XXXIII dell'art. 5a nona frase del § 3 dell'art. 37 e al § 2 dell'art. 216 della Costituzione federale. Singolo paragrafoSubordinato al regime di questa legge: I - enti pubblici che sono membri dell'amministrazione diretta dell'Esecutivo, Filiali Legislative, comprese le Cortes de Contas, e la Magistratura e la Procura della Repubblica; II - Comuni, fondazioni pubbliche, società pubbliche, società a capitale misto e altre entità direttamente o indirettamente controllate dall'Unione, dagli Stati, dal Distretto federale e dai Comuni.
Articolo 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, a seconda dei casi, a soggetti privati senza scopo di lucro che ricevono, per azioni di interesse pubblico, fondi pubblici direttamente dal bilancio o mediante sussidi sociali, contratto di gestione, durata della partnership, covenant, accordi, aggiustamenti o altri strumenti simili. Singolo paragrafo La pubblicità a cui sono presentate le entità citate nel caput si riferisce alla porzione di risorse pubbliche ricevute e alla loro destinazione, senza pregiudizio per la resa dei conti a cui sono legalmente obbligati. Articolo 3 Le procedure previste dalla presente legge mirano a garantire il diritto fondamentale di accesso alle informazioni e devono essere svolte conformemente ai principi di base della pubblica amministrazione e ai seguenti orientamenti:
I - osservanza della pubblicità come precetto generale e segretezza come eccezione; II - divulgazione di informazioni di pubblico interesse, indipendentemente dalle richieste; III - l'uso dei media reso possibile dalla tecnologia dell'informazione;IV - favorire lo sviluppo di una cultura della trasparenza nella pubblica amministrazione; V - sviluppo del controllo sociale della pubblica amministrazione.Articolo 4 Ai fini della presente legge, si considera: I - informazioni: dati, trattati o meno, che possono essere utilizzati per la produzione e la trasmissione di conoscenze, contenuti in qualsiasi mezzo, mezzo o formato; II - documento: unità di registrazione delle informazioni, qualunque sia il mezzo o il formato;
III - informazioni riservate: soggetto temporaneamente alla restrizione dell'accesso pubblico a causa della sua indispensabilità per la sicurezza della società e dello Stato; IV - informazioni personali: quelle relative alla persona fisica identificata o identificabile; V - elaborazione delle informazioni: insieme di azioni relative alla produzione, ricezione, classificazione, uso, accesso, riproduzione, trasmissione, distribuzione, archiviazione, conservazione, smaltimento, valutazione, destinazione o controllo delle informazioni; VI - disponibilità: qualità delle informazioni che possono essere conosciute e utilizzate da individui, attrezzature o sistemi autorizzati; VII - autenticità: qualità delle informazioni che sono state prodotte, emesse, ricevute o modificate da un particolare individuo, equipaggiamento o sistema;
VIII - integrità: qualità delle informazioni non modificate, comprese l'origine, il transito e la destinazione; IX - primario: qualità delle informazioni raccolte all'origine, con il massimo dettaglio possibile, senza modifiche. Articolo 5 Spetta allo Stato garantire il diritto di accesso alle informazioni, che devono essere chiarite attraverso procedure obiettive e agili, in una lingua trasparente, chiara e facilmente comprensibile. CAPITOLO II ACCESSO A INFORMAZIONI E DIVULGAZIONEArticolo 6 Spetta agli organi e alle entità del potere pubblico, osservando le norme e le procedure specifiche applicabili, garantire: I - una gestione trasparente delle informazioni, che fornisca ampio accesso e diffusione di informazioni;
II - protezione delle informazioni, garanzia della sua disponibilità, autenticità e integrità; e III - protezione delle informazioni riservate e delle informazioni personali, subordinatamente alla loro disponibilità, autenticità, integrità e possibile restrizione dell'accesso. Articolo 7 L'accesso alle informazioni di cui alla presente legge comprende, tra l'altro, i diritti di ottenere: I - orientamenti sulle procedure per ottenere l'accesso, nonché sul luogo in cui le informazioni desiderate possono essere reperite o ottenute; II - informazioni contenute in documenti o documenti, prodotti o accumulati dai suoi organi o entità, raccolti o meno in archivi pubblici;
III - informazioni prodotte o custodite da un soggetto individuale o privato risultante da qualsiasi rapporto con i suoi organi o entità, anche se tale legame è già cessato;IV - informazioni primarie, complete, autentiche e aggiornate; V - informazioni sulle attività svolte dagli organi e dalle entità, comprese quelle relative alla loro politica, organizzazione e servizi; VI - informazioni pertinenti all'amministrazione del patrimonio pubblico, uso di risorse pubbliche, offerte, contratti amministrativi; e VII - informazioni correlate: a) l'attuazione, il monitoraggio e i risultati dei programmi, dei progetti e delle azioni degli enti e delle entità pubbliche, nonché degli obiettivi e degli indicatori proposti;
b) i risultati delle ispezioni, degli audit, dei rendiconti e dei rendiconti effettuati dagli organismi di controllo interni ed esterni, compresa la rendicontazione dei conti relativi agli anni precedenti. § 1 L'accesso alle informazioni fornite nel caput non include informazioni riguardanti progetti di ricerca e sviluppo scientifico o tecnologico la cui segretezza è essenziale per la sicurezza della società e dello Stato. Paragrafo 2. Quando il pieno accesso alle informazioni non è autorizzato perché è parzialmente riservato, l'accesso alla parte non riservata è garantito mediante un certificato, estratto o copia con occultamento della parte in segreto.
Paragrafo 3. Il diritto di accesso ai documenti o alle informazioni in esso contenuti utilizzati come base per il processo decisionale e l'atto amministrativo deve essere garantito modificando il relativo atto decisionale. Paragrafo 4 - Il rifiuto di accesso alle informazioni richieste dagli organi e dalle entità di cui all'art. 1, se non motivato, sottoporrà il responsabile a provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 32 di questa legge. § 5 Informati della perdita delle informazioni richieste, la parte interessata può chiedere all'autorità competente di avviare immediatamente un'indagine per determinare la scomparsa della rispettiva documentazione.
Paragrafo 6. Una volta verificata l'ipotesi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la persona responsabile della custodia delle informazioni perse deve, entro un termine di 10 (dieci) giorni, giustificare il fatto e nominare testimoni per dimostrare la propria asserzione . Articolo 8 È dovere degli enti pubblici e delle entità promuovere, indipendentemente dalle loro esigenze, la divulgazione in un luogo facilmente accessibile, nell'ambito delle loro competenze, di informazioni di interesse collettivo o generale che esse producono o custodiscono. § 1o Nella divulgazione delle informazioni di cui al caput, devono includere almeno: I - la registrazione delle competenze e della struttura organizzativa, gli indirizzi e i telefoni delle rispettive unità e l'orario di presenza al pubblico;
II - registrazioni di eventuali trasferimenti o trasferimenti di risorse finanziarie; III - registrazioni delle spese; IV - informazioni riguardanti le procedure di gara, compresi i rispettivi documenti di gara e risultati, nonché tutti i contratti conclusi; V - dati generali per il monitoraggio di programmi, azioni, progetti e lavori di organi ed entità;e VI - risposte alle domande frequenti della società. Paragrafo 2. Al fine di ottemperare alle disposizioni del caput, gli enti e gli enti pubblici utilizzano tutti i mezzi e gli strumenti legittimi a loro disposizione e la divulgazione nei siti web ufficiali del world wide web è obbligatoria. § 3o I siti di cui al § 2o, sotto forma di regolamento, soddisfano, tra gli altri, i seguenti requisiti:
I - contiene uno strumento di ricerca per il contenuto che consente l'accesso alle informazioni in un linguaggio obiettivo, trasparente, chiaro e facilmente comprensibile; II - consentire la registrazione di relazioni in vari formati elettronici, compresi quelli aperti e non proprietari, come fogli di calcolo e testi, al fine di facilitare l'analisi delle informazioni; III - abilitare l'accesso automatizzato da sistemi esterni in formati aperti, strutturati e leggibili dalla macchina; IV - diffondere in dettaglio i formati utilizzati per strutturare l'informazione; V - garantire l'autenticità e
Dall'articolo di richiesta di accesso 10. Qualsiasi parte interessata può presentare una richiesta di accesso alle informazioni agli organi e alle entità di cui all'art. 1 della presente legge, con ogni mezzo legittimo, e la richiesta deve contenere l'identificazione del richiedente e la specificazione delle informazioni richieste. § 1o Per l'accesso alle informazioni di interesse pubblico, l'identificazione del richiedente non può contenere requisiti che impediscono la richiesta. Paragrafo 2. Gli organi e le entità del potere pubblico devono rendere possibile l'alternativa di inoltrare le richieste di accesso attraverso i loro siti web ufficiali. Paragrafo 3 Sono vietati i requisiti relativi ai motivi per cui si richiedono informazioni di pubblico interesse.
Articolo 11. L'ente o entità pubblica autorizza o concede l'accesso immediato alle informazioni disponibili. Paragrafo 1 - Se non è possibile concedere l'accesso immediato, nella forma stabilita nel caput, l'organo o entità che riceve la richiesta deve, entro un termine non superiore a 20 (venti) giorni: I - comunicare la data, luogo e modo di effettuare la consultazione, riprodurre o ottenere il certificato; II - indicare le ragioni di fatto o di diritto al rifiuto, totale o parziale, dell'accesso previsto; o III - comunica di non avere le informazioni, di indicare, se noto, l'organismo o l'entità che lo detiene, o, inoltre, di rinviare la richiesta a tale organismo o entità, informando l'interessato del rinvio della sua richiesta per informazioni.
§ 2 Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per altri 10 (dieci) giorni, mediante una giustificazione espressa, di cui il richiedente sarà informato scientificamente. Paragrafo 3. Fatta salva la sicurezza e la protezione delle informazioni e l'osservanza della legislazione applicabile, l'organismo o entità può fornire al richiedente il mezzo per ricercare le informazioni di cui ha bisogno. Paragrafo 4 Quando l'accesso non è autorizzato perché è totalmente o parzialmente confidenziale, il richiedente deve essere informato della possibilità di appello, termini e condizioni per il suo deposito, e dovrebbe anche essere dato all'autorità competente per la sua considerazione. Paragrafo 5. Le informazioni memorizzate in formato digitale saranno fornite in questo formato, se c'è consenso del richiedente.
Paragrafo 6 Se le informazioni richieste sono disponibili al pubblico in forma stampata, elettronica o qualsiasi altro mezzo di accesso universale, il richiedente deve essere informato per iscritto del luogo e delle modalità in cui tali informazioni possono essere consultate, ottenute o riprodotte, il che alleggerisce l'ente pubblico o l'entità dell'obbligo di fornirle direttamente, a meno che il richiedente dichiari di non avere i mezzi per eseguire tali procedure da solo.
Art. 23. La sicurezza della società o dello Stato è considerata indispensabile e, pertanto, è possibile classificare le informazioni la cui divulgazione o accesso illimitato può:
I - mettere a repentaglio la difesa nazionale e la sovranità o l'integrità del territorio nazionale;
II - danneggiare o mettere a repentaglio la condotta dei negoziati o le relazioni internazionali del paese o quelle che sono state fornite da altri Stati e organizzazioni internazionali in segreto;
III - mettere in pericolo la vita, la sicurezza o la salute della popolazione;
IV - offrono un alto rischio per la stabilità finanziaria, economica o monetaria del paese;
V - danneggiare o mettere a rischio i piani strategici o le operazioni delle Forze Armate;
VI - danneggiare o minacciare progetti di ricerca e sviluppo scientifici e tecnologici, nonché sistemi, beni, strutture o aree di interesse strategico nazionale;
VII - mettere a repentaglio la sicurezza delle istituzioni o delle alte autorità nazionali o straniere e delle loro famiglie; o
VIII - svolgere attività di intelligence, nonché indagini o ispezioni in corso, relative alla prevenzione o alla repressione delle infrazioni.
Art. 24. Le informazioni detenute da enti e soggetti pubblici, in base al suo contenuto e alla sua indispensabilità per la sicurezza della società o dello Stato, possono essere classificate come ultra-segrete, segrete o riservate.
§ 1 i I termini massimi di restrizioni di accesso informazioni come previsto nella classifica didascalia , applica a decorrere dalla data di produzione e sono i seguenti:
I - ultrassecreta: 25 (venticinque) anni;
II - segreto: 15 (quindici) anni; e
III - riservato: 5 (cinque) anni.
§ 2 Le informazioni che possono mettere a repentaglio la sicurezza del presidente e del vicepresidente della Repubblica e dei loro coniugi e figli sono classificate come riservate e rimangono riservate fino alla fine del mandato o dell'ultimo mandato, in caso di rielezione. § 3o In alternativa alle scadenze di cui al paragrafo 1, può essere stabilito un evento finale di restrizione dell'accesso al verificarsi di un determinato evento, a condizione che si verifichi prima della scadenza del periodo massimo di classificazione. § 4. Trascorso il periodo di classificazione o se l'evento che definisce il suo termine finale è stato completato, le informazioni diventeranno automaticamente accessibili al pubblico.
§ 5o Per la classificazione delle informazioni in un certo grado di segretezza, è necessario osservare l'interesse pubblico delle informazioni e il criterio meno restrittivo dovrebbe essere utilizzato, considerando: I - la gravità del rischio o del danno alla sicurezza della società e Stato; e II - la durata massima di restrizione dell'accesso o l'evento che definisce il suo termine finale. Sezione III Protezione e controllo di informazioni sensibili Articolo 25. È compito dello Stato controllare l'accesso e la divulgazione di informazioni classificate prodotte dai suoi organi e entità, assicurandone la protezione. (Regolamento)
Paragrafo 1. L'accesso, la divulgazione e il trattamento di informazioni classificate come riservate sono limitate alle persone che devono conoscerlo e che sono debitamente accreditate ai sensi del regolamento, fatte salve le attribuzioni di agenti pubblici autorizzati dalla legge. Paragrafo 2. L'accesso alle informazioni classificate come riservate crea un obbligo per la persona che ha ottenuto la riservatezza. § 3 Il regolamento prevede le procedure e le misure da adottare per il trattamento delle informazioni riservate, al fine di proteggerle da perdita, alterazione non autorizzata, accesso non autorizzato, trasmissione e divulgazione.
Articolo 26. Le autorità pubbliche adottano le misure necessarie per garantire che il personale gerarchicamente subordinato sia a conoscenza delle regole e osservi le misure e le procedure di sicurezza per il trattamento delle informazioni riservate.Singolo paragrafo L'entità individuale o privata che, a causa di qualsiasi rapporto con il potere pubblico, svolge attività di trattamento di informazioni classificate prenderà le misure necessarie affinché i suoi dipendenti, rappresentanti o rappresentanti osservino le misure e le procedure di sicurezza delle informazioni risultanti dal applicazione di questa unica legge. Sezione IV Dalle procedure di classificazione, riclassificazione e squalifica
Articolo 27. La classificazione della segretezza delle informazioni nel campo di applicazione della pubblica amministrazione federale è di competenza: (regolamento) I - nel grado di ultra-segreto, delle seguenti autorità: a) Presidente della Repubblica; b) Vicepresidente della Repubblica; c) Ministri di Stato e autorità con le stesse prerogative; d) Comandanti della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica; e e) i capi delle missioni diplomatiche e consolari permanenti all'estero; II - nel grado di segretezza, delle autorità di cui al punto I, dei proprietari di comuni, fondazioni o società pubbliche e società a capitale misto; e
III - nel grado di riservato, delle autorità di cui ai punti I e II e di coloro che svolgono funzioni di direzione, comando o comando, livello DAS 101.5 o superiore, del gruppo dirigente anziano e dell'advisory, o gerarchia equivalente , secondo la regolamentazione specifica di ciascun organo o entità, osservando le disposizioni della presente legge. Paragrafo 1 - La giurisdizione prevista ai punti I e II, per quanto riguarda la classificazione come ultra segreta e segreta, può essere delegata dall'autorità responsabile a un agente pubblico, anche in missione all'estero, vietata sottodelegata.
Paragrafo 2. La classificazione delle informazioni nel grado di segretezza da parte delle autorità di cui alle voci "d" ed "e" dell'articolo I sarà ratificata dai rispettivi Ministri di Stato entro il termine stabilito dal regolamento. Paragrafo 3. L'autorità o altro agente pubblico che classifica le informazioni come ultra-secret deve trasmettere la decisione di cui all'art. 28 al Comitato paritetico per la rivalutazione delle informazioni, di cui all'art. 35, entro il termine stabilito dal regolamento. Articolo 28. La classificazione delle informazioni in qualsiasi grado di segretezza deve essere formalizzata in una decisione che deve contenere almeno i seguenti elementi: I - l'oggetto delle informazioni; II - fondazione della classificazione, osservando i criteri stabiliti dall'art. 24;
III - indicazione del termine di segretezza, contato in anni, mesi o giorni, o dell'evento che definisce il suo termine finale, secondo i limiti previsti dall'art. 24; eIV - identificazione dell'autorità che lo ha classificato. Singolo paragrafo La decisione di cui al caput deve essere mantenuta allo stesso grado di segretezza delle informazioni classificate. Articolo 29. La classificazione delle informazioni sarà rivalutata dall'autorità di classificazione o dall'autorità gerarchica superiore, mediante ricorso o d'ufficio, nei termini e nei termini previsti dalla regolamentazione, in vista della sua squalifica o della riduzione del termine di segretezza, art. 24. (Regolamento)
Paragrafo 1. Il regolamento di cui al caput deve considerare le peculiarità delle informazioni prodotte all'estero da autorità pubbliche o agenti. Paragrafo 2. Nella rivalutazione di cui al capoverso, è necessario esaminare la permanenza dei motivi di riservatezza e la possibilità di danni derivanti dall'accesso o dalla divulgazione delle informazioni. Paragrafo 3. In caso di riduzione del periodo di riservatezza delle informazioni, il nuovo termine di restrizione mantiene come termine iniziale la data della sua produzione. Arte. 30. L'autorità massima di ciascun organo o entità pubblica, annualmente, su un sito web disponibile per la trasmissione di dati e informazioni amministrative, in conformità con i regolamenti:
I - elenco di informazioni che è stato squalificato negli ultimi 12 (dodici) mesi; II - elenco dei documenti classificati in ciascun grado di segretezza, con identificazione per riferimento futuro; III - rapporto statistico contenente il numero di richieste di informazioni ricevute, risposte e respinte, nonché informazioni generiche sui richiedenti. § 1 Gli organi e le entità devono conservare un esempio della pubblicazione prevista nel caput per la consultazione pubblica presso la propria sede. Paragrafo 2. Gli organi e le entità conservano un estratto dall'elenco delle informazioni classificate, accompagnato dalla data, dal grado di riservatezza e dai motivi della classificazione. Sezione V Informazioni personali
Articolo 31. Il trattamento delle informazioni personali deve essere effettuato in modo trasparente e nel rispetto della privacy, della vita privata, dell'onore e dell'immagine delle persone, nonché delle libertà e garanzie individuali. Paragrafo 1. Le informazioni personali di cui al presente articolo relative alla privacy, alla privacy, all'onore e all'immagine: I - avranno accesso limitato, indipendentemente dalla classificazione del segreto e per un periodo massimo di 100 (cento) anni dalla data di produzione , agli agenti pubblici legalmente autorizzati e alla persona a cui si riferiscono; e II - potrebbe aver autorizzato la loro divulgazione o l'accesso da parte di terzi con la disposizione legale o il consenso esplicito della persona a cui si riferiscono.
Paragrafo 2. Chiunque abbia accesso alle informazioni di cui al presente articolo sarà ritenuto responsabile per il suo uso improprio. Paragrafo 3. Il consenso di cui al punto II del § 1o non è richiesto quando l'informazione è richiesta: I - prevenzione e diagnosi medica, quando la persona è fisicamente o legalmente incapace, e per l'uso solo ed esclusivamente per cure mediche; II - la realizzazione di statistiche e ricerche scientifiche di evidente interesse pubblico o generale, previste dalla legge, è vietata l'identificazione della persona a cui le informazioni si riferiscono; III - il rispetto di un ordine giudiziario; IV - la difesa dei diritti umani; o V - protezione del pubblico e dell'interesse generale.
Paragrafo 4. La limitazione dell'accesso alle informazioni relative alla vita privata, l'onore e l'immagine della persona non può essere invocata al fine di pregiudicare il processo di accertamento di irregolarità in cui il titolare del
Paragrafo 1. La restrizione dell'accesso alle informazioni, dovuta alla rivalutazione prevista nel caput, deve essere conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nella presente legge. Paragrafo 2. Nell'ambito della pubblica amministrazione federale, la rivalutazione prevista nel caput può essere riesaminata in qualsiasi momento dalla Commissione mista per la rivalutazione delle informazioni, fatte salve le condizioni di questa legge. § 3o Fino a quando non è trascorso il periodo di rivalutazione previsto al caput, la classificazione delle informazioni deve essere mantenuta conformemente alla legislazione precedente.Paragrafo 4. Le informazioni classificate come segrete e ultra-segrete non rivalutate entro il termine previsto nel caput devono essere considerate, automaticamente, accesso pubblico.
Articolo 40 Entro 60 (sessanta) giorni, alla data effettiva della presente legge, il capo massimo di ciascuna agenzia o entità della pubblica amministrazione federale diretta e indiretta designerà l'autorità direttamente subordinata ad essa, all'interno del rispettivo ente o entità. entità, assolvere i seguenti compiti: I - garantire il rispetto delle regole in materia di accesso alle informazioni, in modo efficiente e adeguato ai fini della presente legge; II - controlla l'attuazione delle disposizioni della presente legge e presenta relazioni periodiche sulla conformità; III - raccomandare le misure indispensabili per l'attuazione e il miglioramento delle norme e delle procedure necessarie per il corretto rispetto delle disposizioni della presente legge; e
IV - guidare le rispettive unità riguardo al rispetto delle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti. Arte. 41. L'Esecutivo Federale designa un organo federale di amministrazione pubblica responsabile per: I - la promozione di una campagna nazionale per promuovere la cultura della trasparenza nella pubblica amministrazione e la consapevolezza del diritto fondamentale di accesso alle informazioni; II - per la formazione di agenti pubblici in merito allo sviluppo di pratiche relative alla trasparenza nella pubblica amministrazione; III - per monitorare l'applicazione della legge nell'ambito della pubblica amministrazione federale, concentrando e consolidando la pubblicazione di informazioni statistiche relative all'art. 30;
IV - per l'inoltro al Congresso Nazionale di un rapporto annuale con informazioni riguardanti l'attuazione di questa legge. Articolo 42. La Giunta Esecutiva regolerà le disposizioni della presente Legge entro 180 (centottanta) giorni dalla data della sua pubblicazione. Arte. 43. Sottosezione VI dell'art. 116 della legge n. 8.122, dell'11 dicembre 1990, sarà in vigore con la seguente dicitura: "Art. 116. ....................... ......................... ................... ...... ............................................ ...... ....................................
VI - prendere le irregolarità di cui è a conoscenza a causa della posizione alla conoscenza dell'autorità superiore o, quando è sospettato di coinvolgimento, alla conoscenza di un'altra autorità competente per le indagini;.................................................. ............................... "(NR) Art. 44. Titolo IV del Titolo IV della legge n. del 1990, diventa efficace con l'aggiunta del seguente articolo 126-A: "Art. 126-A. Nessun server può essere ritenuto responsabile civilmente, penalmente o amministrativamente di dare avviso all'autorità superiore o, quando è sospettato, dell'altro ente competente per la determinazione delle informazioni relative alla commissione di reati o scorrettezze di cui è a conoscenza, anche se dovuto a posizione, impiego o ufficio pubblico. "
Articolo 45. Spetta agli Stati, al Distretto Federale e ai Comuni, nella propria legislazione, l'osservanza delle norme generali stabilite in questa Legge, definire regole specifiche, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui all'art. 9 e nella sezione II del capitolo III. Arte. 46. Abrogato: I - Legge n. 11.111, del 5 maggio 2005; e II - arti. 22-24 della legge n. 8.159 dell'8 gennaio 1991. Art. 47. La presente legge entrerà in vigore 180 (centottanta) giorni dopo la data della sua pubblicazione.Brasilia, 18 novembre 2011; 190 ° di indipendenza e 123 ° della Repubblica. DILMA ROUSSEFF José Eduardo Cardoso Celso Luiz Nunes Amorim Antonio de Aguiar Patriota Miriam Belchior Paulo Bernardo Silva
Gleisi Hoffmann José Elito Carvalho Siqueira Helena Chagas Luis Inacio Lucena Adams Jorge Hage Sobrinho Maria do Rosario Nuneshttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm scrittura fonte
Sottosegretario della Presidenza della Repubblica
della Casa Civile |
LEGGE n. 12.527, DEL 18 NOVEMBRE 2011
Veto Message Term Regulation | Regola l'accesso alle informazioni fornite al punto XXXIII dell'art. 5, comma II, comma 3, dell'art. 37 e al § 2 dell'art. 216 della Costituzione federale; modifica la legge n. 8.112 dell'11 dicembre 1990;revoca la legge n. 1111 del 5 maggio 2005 e le disposizioni della legge n. 8.159 dell'8 gennaio 1991; e fa altre disposizioni. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Fammi sapere che il CongressoNazionale decreta e sanziono la seguente legge: CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 La presente legge stabilisce le procedure che devono essere osservate dal Distretto Federale, Statale, Federale e Comuni, al fine di garantire l'accesso alle informazioni di cui al punto XXXIII dell'art. 5a nona frase del § 3 dell'art. 37 e al § 2 dell'art. 216 della Costituzione federale. Singolo paragrafoSubordinato al regime di questa legge: I - enti pubblici che sono membri dell'amministrazione diretta dell'Esecutivo, Filiali Legislative, comprese le Cortes de Contas, e la Magistratura e la Procura della Repubblica; II - Comuni, fondazioni pubbliche, società pubbliche, società a capitale misto e altre entità direttamente o indirettamente controllate dall'Unione, dagli Stati, dal Distretto federale e dai Comuni.
Articolo 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, a seconda dei casi, a soggetti privati senza scopo di lucro che ricevono, per azioni di interesse pubblico, fondi pubblici direttamente dal bilancio o mediante sussidi sociali, contratto di gestione, durata della partnership, covenant, accordi, aggiustamenti o altri strumenti simili. Singolo paragrafo La pubblicità a cui sono presentate le entità citate nel caput si riferisce alla porzione di risorse pubbliche ricevute e alla loro destinazione, senza pregiudizio per la resa dei conti a cui sono legalmente obbligati. Articolo 3 Le procedure previste dalla presente legge mirano a garantire il diritto fondamentale di accesso alle informazioni e devono essere svolte conformemente ai principi di base della pubblica amministrazione e ai seguenti orientamenti:
I - osservanza della pubblicità come precetto generale e segretezza come eccezione; II - divulgazione di informazioni di pubblico interesse, indipendentemente dalle richieste; III - l'uso dei media reso possibile dalla tecnologia dell'informazione;IV - favorire lo sviluppo di una cultura della trasparenza nella pubblica amministrazione; V - sviluppo del controllo sociale della pubblica amministrazione.Articolo 4 Ai fini della presente legge, si considera: I - informazioni: dati, trattati o meno, che possono essere utilizzati per la produzione e la trasmissione di conoscenze, contenuti in qualsiasi mezzo, mezzo o formato; II - documento: unità di registrazione delle informazioni, qualunque sia il mezzo o il formato;
III - informazioni riservate: soggetto temporaneamente alla restrizione dell'accesso pubblico a causa della sua indispensabilità per la sicurezza della società e dello Stato; IV - informazioni personali: quelle relative alla persona fisica identificata o identificabile; V - elaborazione delle informazioni: insieme di azioni relative alla produzione, ricezione, classificazione, uso, accesso, riproduzione, trasmissione, distribuzione, archiviazione, conservazione, smaltimento, valutazione, destinazione o controllo delle informazioni; VI - disponibilità: qualità delle informazioni che possono essere conosciute e utilizzate da individui, attrezzature o sistemi autorizzati; VII - autenticità: qualità delle informazioni che sono state prodotte, emesse, ricevute o modificate da un particolare individuo, equipaggiamento o sistema;
VIII - integrità: qualità delle informazioni non modificate, comprese l'origine, il transito e la destinazione; IX - primario: qualità delle informazioni raccolte all'origine, con il massimo dettaglio possibile, senza modifiche. Articolo 5 Spetta allo Stato garantire il diritto di accesso alle informazioni, che devono essere chiarite attraverso procedure obiettive e agili, in una lingua trasparente, chiara e facilmente comprensibile. CAPITOLO II ACCESSO A INFORMAZIONI E DIVULGAZIONEArticolo 6 Spetta agli organi e alle entità del potere pubblico, osservando le norme e le procedure specifiche applicabili, garantire: I - una gestione trasparente delle informazioni, che fornisca ampio accesso e diffusione di informazioni;
II - protezione delle informazioni, garanzia della sua disponibilità, autenticità e integrità; e III - protezione delle informazioni riservate e delle informazioni personali, subordinatamente alla loro disponibilità, autenticità, integrità e possibile restrizione dell'accesso. Articolo 7 L'accesso alle informazioni di cui alla presente legge comprende, tra l'altro, i diritti di ottenere: I - orientamenti sulle procedure per ottenere l'accesso, nonché sul luogo in cui le informazioni desiderate possono essere reperite o ottenute; II - informazioni contenute in documenti o documenti, prodotti o accumulati dai suoi organi o entità, raccolti o meno in archivi pubblici;
III - informazioni prodotte o custodite da un soggetto individuale o privato risultante da qualsiasi rapporto con i suoi organi o entità, anche se tale legame è già cessato;IV - informazioni primarie, complete, autentiche e aggiornate; V - informazioni sulle attività svolte dagli organi e dalle entità, comprese quelle relative alla loro politica, organizzazione e servizi; VI - informazioni pertinenti all'amministrazione del patrimonio pubblico, uso di risorse pubbliche, offerte, contratti amministrativi; e VII - informazioni correlate: a) l'attuazione, il monitoraggio e i risultati dei programmi, dei progetti e delle azioni degli enti e delle entità pubbliche, nonché degli obiettivi e degli indicatori proposti;
b) i risultati delle ispezioni, degli audit, dei rendiconti e dei rendiconti effettuati dagli organismi di controllo interni ed esterni, compresa la rendicontazione dei conti relativi agli anni precedenti. § 1 L'accesso alle informazioni fornite nel caput non include informazioni riguardanti progetti di ricerca e sviluppo scientifico o tecnologico la cui segretezza è essenziale per la sicurezza della società e dello Stato. Paragrafo 2. Quando il pieno accesso alle informazioni non è autorizzato perché è parzialmente riservato, l'accesso alla parte non riservata è garantito mediante un certificato, estratto o copia con occultamento della parte in segreto.
Paragrafo 3. Il diritto di accesso ai documenti o alle informazioni in esso contenuti utilizzati come base per il processo decisionale e l'atto amministrativo deve essere garantito modificando il relativo atto decisionale. Paragrafo 4 - Il rifiuto di accesso alle informazioni richieste dagli organi e dalle entità di cui all'art. 1, se non motivato, sottoporrà il responsabile a provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 32 di questa legge. § 5 Informati della perdita delle informazioni richieste, la parte interessata può chiedere all'autorità competente di avviare immediatamente un'indagine per determinare la scomparsa della rispettiva documentazione.
Paragrafo 6. Una volta verificata l'ipotesi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la persona responsabile della custodia delle informazioni perse deve, entro un termine di 10 (dieci) giorni, giustificare il fatto e nominare testimoni per dimostrare la propria asserzione . Articolo 8 È dovere degli enti pubblici e delle entità promuovere, indipendentemente dalle loro esigenze, la divulgazione in un luogo facilmente accessibile, nell'ambito delle loro competenze, di informazioni di interesse collettivo o generale che esse producono o custodiscono. § 1o Nella divulgazione delle informazioni di cui al caput, devono includere almeno: I - la registrazione delle competenze e della struttura organizzativa, gli indirizzi e i telefoni delle rispettive unità e l'orario di presenza al pubblico;
II - registrazioni di eventuali trasferimenti o trasferimenti di risorse finanziarie; III - registrazioni delle spese; IV - informazioni riguardanti le procedure di gara, compresi i rispettivi documenti di gara e risultati, nonché tutti i contratti conclusi; V - dati generali per il monitoraggio di programmi, azioni, progetti e lavori di organi ed entità;e VI - risposte alle domande frequenti della società. Paragrafo 2. Al fine di ottemperare alle disposizioni del caput, gli enti e gli enti pubblici utilizzano tutti i mezzi e gli strumenti legittimi a loro disposizione e la divulgazione nei siti web ufficiali del world wide web è obbligatoria. § 3o I siti di cui al § 2o, sotto forma di regolamento, soddisfano, tra gli altri, i seguenti requisiti:
I - contiene uno strumento di ricerca per il contenuto che consente l'accesso alle informazioni in un linguaggio obiettivo, trasparente, chiaro e facilmente comprensibile; II - consentire la registrazione di relazioni in vari formati elettronici, compresi quelli aperti e non proprietari, come fogli di calcolo e testi, al fine di facilitare l'analisi delle informazioni; III - abilitare l'accesso automatizzato da sistemi esterni in formati aperti, strutturati e leggibili dalla macchina; IV - diffondere in dettaglio i formati utilizzati per strutturare l'informazione; V - garantire l'autenticità e
Articolo 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, a seconda dei casi, a soggetti privati senza scopo di lucro che ricevono, per azioni di interesse pubblico, fondi pubblici direttamente dal bilancio o mediante sussidi sociali, contratto di gestione, durata della partnership, covenant, accordi, aggiustamenti o altri strumenti simili. Singolo paragrafo La pubblicità a cui sono presentate le entità citate nel caput si riferisce alla porzione di risorse pubbliche ricevute e alla loro destinazione, senza pregiudizio per la resa dei conti a cui sono legalmente obbligati. Articolo 3 Le procedure previste dalla presente legge mirano a garantire il diritto fondamentale di accesso alle informazioni e devono essere svolte conformemente ai principi di base della pubblica amministrazione e ai seguenti orientamenti:
I - osservanza della pubblicità come precetto generale e segretezza come eccezione; II - divulgazione di informazioni di pubblico interesse, indipendentemente dalle richieste; III - l'uso dei media reso possibile dalla tecnologia dell'informazione;IV - favorire lo sviluppo di una cultura della trasparenza nella pubblica amministrazione; V - sviluppo del controllo sociale della pubblica amministrazione.Articolo 4 Ai fini della presente legge, si considera: I - informazioni: dati, trattati o meno, che possono essere utilizzati per la produzione e la trasmissione di conoscenze, contenuti in qualsiasi mezzo, mezzo o formato; II - documento: unità di registrazione delle informazioni, qualunque sia il mezzo o il formato;
III - informazioni riservate: soggetto temporaneamente alla restrizione dell'accesso pubblico a causa della sua indispensabilità per la sicurezza della società e dello Stato; IV - informazioni personali: quelle relative alla persona fisica identificata o identificabile; V - elaborazione delle informazioni: insieme di azioni relative alla produzione, ricezione, classificazione, uso, accesso, riproduzione, trasmissione, distribuzione, archiviazione, conservazione, smaltimento, valutazione, destinazione o controllo delle informazioni; VI - disponibilità: qualità delle informazioni che possono essere conosciute e utilizzate da individui, attrezzature o sistemi autorizzati; VII - autenticità: qualità delle informazioni che sono state prodotte, emesse, ricevute o modificate da un particolare individuo, equipaggiamento o sistema;
VIII - integrità: qualità delle informazioni non modificate, comprese l'origine, il transito e la destinazione; IX - primario: qualità delle informazioni raccolte all'origine, con il massimo dettaglio possibile, senza modifiche. Articolo 5 Spetta allo Stato garantire il diritto di accesso alle informazioni, che devono essere chiarite attraverso procedure obiettive e agili, in una lingua trasparente, chiara e facilmente comprensibile. CAPITOLO II ACCESSO A INFORMAZIONI E DIVULGAZIONEArticolo 6 Spetta agli organi e alle entità del potere pubblico, osservando le norme e le procedure specifiche applicabili, garantire: I - una gestione trasparente delle informazioni, che fornisca ampio accesso e diffusione di informazioni;
II - protezione delle informazioni, garanzia della sua disponibilità, autenticità e integrità; e III - protezione delle informazioni riservate e delle informazioni personali, subordinatamente alla loro disponibilità, autenticità, integrità e possibile restrizione dell'accesso. Articolo 7 L'accesso alle informazioni di cui alla presente legge comprende, tra l'altro, i diritti di ottenere: I - orientamenti sulle procedure per ottenere l'accesso, nonché sul luogo in cui le informazioni desiderate possono essere reperite o ottenute; II - informazioni contenute in documenti o documenti, prodotti o accumulati dai suoi organi o entità, raccolti o meno in archivi pubblici;
III - informazioni prodotte o custodite da un soggetto individuale o privato risultante da qualsiasi rapporto con i suoi organi o entità, anche se tale legame è già cessato;IV - informazioni primarie, complete, autentiche e aggiornate; V - informazioni sulle attività svolte dagli organi e dalle entità, comprese quelle relative alla loro politica, organizzazione e servizi; VI - informazioni pertinenti all'amministrazione del patrimonio pubblico, uso di risorse pubbliche, offerte, contratti amministrativi; e VII - informazioni correlate: a) l'attuazione, il monitoraggio e i risultati dei programmi, dei progetti e delle azioni degli enti e delle entità pubbliche, nonché degli obiettivi e degli indicatori proposti;
b) i risultati delle ispezioni, degli audit, dei rendiconti e dei rendiconti effettuati dagli organismi di controllo interni ed esterni, compresa la rendicontazione dei conti relativi agli anni precedenti. § 1 L'accesso alle informazioni fornite nel caput non include informazioni riguardanti progetti di ricerca e sviluppo scientifico o tecnologico la cui segretezza è essenziale per la sicurezza della società e dello Stato. Paragrafo 2. Quando il pieno accesso alle informazioni non è autorizzato perché è parzialmente riservato, l'accesso alla parte non riservata è garantito mediante un certificato, estratto o copia con occultamento della parte in segreto.
Paragrafo 3. Il diritto di accesso ai documenti o alle informazioni in esso contenuti utilizzati come base per il processo decisionale e l'atto amministrativo deve essere garantito modificando il relativo atto decisionale. Paragrafo 4 - Il rifiuto di accesso alle informazioni richieste dagli organi e dalle entità di cui all'art. 1, se non motivato, sottoporrà il responsabile a provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 32 di questa legge. § 5 Informati della perdita delle informazioni richieste, la parte interessata può chiedere all'autorità competente di avviare immediatamente un'indagine per determinare la scomparsa della rispettiva documentazione.
Paragrafo 6. Una volta verificata l'ipotesi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la persona responsabile della custodia delle informazioni perse deve, entro un termine di 10 (dieci) giorni, giustificare il fatto e nominare testimoni per dimostrare la propria asserzione . Articolo 8 È dovere degli enti pubblici e delle entità promuovere, indipendentemente dalle loro esigenze, la divulgazione in un luogo facilmente accessibile, nell'ambito delle loro competenze, di informazioni di interesse collettivo o generale che esse producono o custodiscono. § 1o Nella divulgazione delle informazioni di cui al caput, devono includere almeno: I - la registrazione delle competenze e della struttura organizzativa, gli indirizzi e i telefoni delle rispettive unità e l'orario di presenza al pubblico;
II - registrazioni di eventuali trasferimenti o trasferimenti di risorse finanziarie; III - registrazioni delle spese; IV - informazioni riguardanti le procedure di gara, compresi i rispettivi documenti di gara e risultati, nonché tutti i contratti conclusi; V - dati generali per il monitoraggio di programmi, azioni, progetti e lavori di organi ed entità;e VI - risposte alle domande frequenti della società. Paragrafo 2. Al fine di ottemperare alle disposizioni del caput, gli enti e gli enti pubblici utilizzano tutti i mezzi e gli strumenti legittimi a loro disposizione e la divulgazione nei siti web ufficiali del world wide web è obbligatoria. § 3o I siti di cui al § 2o, sotto forma di regolamento, soddisfano, tra gli altri, i seguenti requisiti:
I - contiene uno strumento di ricerca per il contenuto che consente l'accesso alle informazioni in un linguaggio obiettivo, trasparente, chiaro e facilmente comprensibile; II - consentire la registrazione di relazioni in vari formati elettronici, compresi quelli aperti e non proprietari, come fogli di calcolo e testi, al fine di facilitare l'analisi delle informazioni; III - abilitare l'accesso automatizzato da sistemi esterni in formati aperti, strutturati e leggibili dalla macchina; IV - diffondere in dettaglio i formati utilizzati per strutturare l'informazione; V - garantire l'autenticità e
Dall'articolo di richiesta di accesso 10. Qualsiasi parte interessata può presentare una richiesta di accesso alle informazioni agli organi e alle entità di cui all'art. 1 della presente legge, con ogni mezzo legittimo, e la richiesta deve contenere l'identificazione del richiedente e la specificazione delle informazioni richieste. § 1o Per l'accesso alle informazioni di interesse pubblico, l'identificazione del richiedente non può contenere requisiti che impediscono la richiesta. Paragrafo 2. Gli organi e le entità del potere pubblico devono rendere possibile l'alternativa di inoltrare le richieste di accesso attraverso i loro siti web ufficiali. Paragrafo 3 Sono vietati i requisiti relativi ai motivi per cui si richiedono informazioni di pubblico interesse.
Articolo 11. L'ente o entità pubblica autorizza o concede l'accesso immediato alle informazioni disponibili. Paragrafo 1 - Se non è possibile concedere l'accesso immediato, nella forma stabilita nel caput, l'organo o entità che riceve la richiesta deve, entro un termine non superiore a 20 (venti) giorni: I - comunicare la data, luogo e modo di effettuare la consultazione, riprodurre o ottenere il certificato; II - indicare le ragioni di fatto o di diritto al rifiuto, totale o parziale, dell'accesso previsto; o III - comunica di non avere le informazioni, di indicare, se noto, l'organismo o l'entità che lo detiene, o, inoltre, di rinviare la richiesta a tale organismo o entità, informando l'interessato del rinvio della sua richiesta per informazioni.
§ 2 Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per altri 10 (dieci) giorni, mediante una giustificazione espressa, di cui il richiedente sarà informato scientificamente. Paragrafo 3. Fatta salva la sicurezza e la protezione delle informazioni e l'osservanza della legislazione applicabile, l'organismo o entità può fornire al richiedente il mezzo per ricercare le informazioni di cui ha bisogno. Paragrafo 4 Quando l'accesso non è autorizzato perché è totalmente o parzialmente confidenziale, il richiedente deve essere informato della possibilità di appello, termini e condizioni per il suo deposito, e dovrebbe anche essere dato all'autorità competente per la sua considerazione. Paragrafo 5. Le informazioni memorizzate in formato digitale saranno fornite in questo formato, se c'è consenso del richiedente.
Paragrafo 6 Se le informazioni richieste sono disponibili al pubblico in forma stampata, elettronica o qualsiasi altro mezzo di accesso universale, il richiedente deve essere informato per iscritto del luogo e delle modalità in cui tali informazioni possono essere consultate, ottenute o riprodotte, il che alleggerisce l'ente pubblico o l'entità dell'obbligo di fornirle direttamente, a meno che il richiedente dichiari di non avere i mezzi per eseguire tali procedure da solo.
Articolo 11. L'ente o entità pubblica autorizza o concede l'accesso immediato alle informazioni disponibili. Paragrafo 1 - Se non è possibile concedere l'accesso immediato, nella forma stabilita nel caput, l'organo o entità che riceve la richiesta deve, entro un termine non superiore a 20 (venti) giorni: I - comunicare la data, luogo e modo di effettuare la consultazione, riprodurre o ottenere il certificato; II - indicare le ragioni di fatto o di diritto al rifiuto, totale o parziale, dell'accesso previsto; o III - comunica di non avere le informazioni, di indicare, se noto, l'organismo o l'entità che lo detiene, o, inoltre, di rinviare la richiesta a tale organismo o entità, informando l'interessato del rinvio della sua richiesta per informazioni.
§ 2 Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per altri 10 (dieci) giorni, mediante una giustificazione espressa, di cui il richiedente sarà informato scientificamente. Paragrafo 3. Fatta salva la sicurezza e la protezione delle informazioni e l'osservanza della legislazione applicabile, l'organismo o entità può fornire al richiedente il mezzo per ricercare le informazioni di cui ha bisogno. Paragrafo 4 Quando l'accesso non è autorizzato perché è totalmente o parzialmente confidenziale, il richiedente deve essere informato della possibilità di appello, termini e condizioni per il suo deposito, e dovrebbe anche essere dato all'autorità competente per la sua considerazione. Paragrafo 5. Le informazioni memorizzate in formato digitale saranno fornite in questo formato, se c'è consenso del richiedente.
Paragrafo 6 Se le informazioni richieste sono disponibili al pubblico in forma stampata, elettronica o qualsiasi altro mezzo di accesso universale, il richiedente deve essere informato per iscritto del luogo e delle modalità in cui tali informazioni possono essere consultate, ottenute o riprodotte, il che alleggerisce l'ente pubblico o l'entità dell'obbligo di fornirle direttamente, a meno che il richiedente dichiari di non avere i mezzi per eseguire tali procedure da solo.
Art. 23. La sicurezza della società o dello Stato è considerata indispensabile e, pertanto, è possibile classificare le informazioni la cui divulgazione o accesso illimitato può:
I - mettere a repentaglio la difesa nazionale e la sovranità o l'integrità del territorio nazionale;
II - danneggiare o mettere a repentaglio la condotta dei negoziati o le relazioni internazionali del paese o quelle che sono state fornite da altri Stati e organizzazioni internazionali in segreto;
III - mettere in pericolo la vita, la sicurezza o la salute della popolazione;
IV - offrono un alto rischio per la stabilità finanziaria, economica o monetaria del paese;
V - danneggiare o mettere a rischio i piani strategici o le operazioni delle Forze Armate;
VI - danneggiare o minacciare progetti di ricerca e sviluppo scientifici e tecnologici, nonché sistemi, beni, strutture o aree di interesse strategico nazionale;
VII - mettere a repentaglio la sicurezza delle istituzioni o delle alte autorità nazionali o straniere e delle loro famiglie; o
VIII - svolgere attività di intelligence, nonché indagini o ispezioni in corso, relative alla prevenzione o alla repressione delle infrazioni.
Art. 24. Le informazioni detenute da enti e soggetti pubblici, in base al suo contenuto e alla sua indispensabilità per la sicurezza della società o dello Stato, possono essere classificate come ultra-segrete, segrete o riservate.
§ 1 i I termini massimi di restrizioni di accesso informazioni come previsto nella classifica didascalia , applica a decorrere dalla data di produzione e sono i seguenti:
I - ultrassecreta: 25 (venticinque) anni;
II - segreto: 15 (quindici) anni; e
III - riservato: 5 (cinque) anni.
§ 2 Le informazioni che possono mettere a repentaglio la sicurezza del presidente e del vicepresidente della Repubblica e dei loro coniugi e figli sono classificate come riservate e rimangono riservate fino alla fine del mandato o dell'ultimo mandato, in caso di rielezione. § 3o In alternativa alle scadenze di cui al paragrafo 1, può essere stabilito un evento finale di restrizione dell'accesso al verificarsi di un determinato evento, a condizione che si verifichi prima della scadenza del periodo massimo di classificazione. § 4. Trascorso il periodo di classificazione o se l'evento che definisce il suo termine finale è stato completato, le informazioni diventeranno automaticamente accessibili al pubblico.
§ 5o Per la classificazione delle informazioni in un certo grado di segretezza, è necessario osservare l'interesse pubblico delle informazioni e il criterio meno restrittivo dovrebbe essere utilizzato, considerando: I - la gravità del rischio o del danno alla sicurezza della società e Stato; e II - la durata massima di restrizione dell'accesso o l'evento che definisce il suo termine finale. Sezione III Protezione e controllo di informazioni sensibili Articolo 25. È compito dello Stato controllare l'accesso e la divulgazione di informazioni classificate prodotte dai suoi organi e entità, assicurandone la protezione. (Regolamento)
Paragrafo 1. L'accesso, la divulgazione e il trattamento di informazioni classificate come riservate sono limitate alle persone che devono conoscerlo e che sono debitamente accreditate ai sensi del regolamento, fatte salve le attribuzioni di agenti pubblici autorizzati dalla legge. Paragrafo 2. L'accesso alle informazioni classificate come riservate crea un obbligo per la persona che ha ottenuto la riservatezza. § 3 Il regolamento prevede le procedure e le misure da adottare per il trattamento delle informazioni riservate, al fine di proteggerle da perdita, alterazione non autorizzata, accesso non autorizzato, trasmissione e divulgazione.
Articolo 26. Le autorità pubbliche adottano le misure necessarie per garantire che il personale gerarchicamente subordinato sia a conoscenza delle regole e osservi le misure e le procedure di sicurezza per il trattamento delle informazioni riservate.Singolo paragrafo L'entità individuale o privata che, a causa di qualsiasi rapporto con il potere pubblico, svolge attività di trattamento di informazioni classificate prenderà le misure necessarie affinché i suoi dipendenti, rappresentanti o rappresentanti osservino le misure e le procedure di sicurezza delle informazioni risultanti dal applicazione di questa unica legge. Sezione IV Dalle procedure di classificazione, riclassificazione e squalifica
Articolo 27. La classificazione della segretezza delle informazioni nel campo di applicazione della pubblica amministrazione federale è di competenza: (regolamento) I - nel grado di ultra-segreto, delle seguenti autorità: a) Presidente della Repubblica; b) Vicepresidente della Repubblica; c) Ministri di Stato e autorità con le stesse prerogative; d) Comandanti della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica; e e) i capi delle missioni diplomatiche e consolari permanenti all'estero; II - nel grado di segretezza, delle autorità di cui al punto I, dei proprietari di comuni, fondazioni o società pubbliche e società a capitale misto; e
§ 5o Per la classificazione delle informazioni in un certo grado di segretezza, è necessario osservare l'interesse pubblico delle informazioni e il criterio meno restrittivo dovrebbe essere utilizzato, considerando: I - la gravità del rischio o del danno alla sicurezza della società e Stato; e II - la durata massima di restrizione dell'accesso o l'evento che definisce il suo termine finale. Sezione III Protezione e controllo di informazioni sensibili Articolo 25. È compito dello Stato controllare l'accesso e la divulgazione di informazioni classificate prodotte dai suoi organi e entità, assicurandone la protezione. (Regolamento)
Paragrafo 1. L'accesso, la divulgazione e il trattamento di informazioni classificate come riservate sono limitate alle persone che devono conoscerlo e che sono debitamente accreditate ai sensi del regolamento, fatte salve le attribuzioni di agenti pubblici autorizzati dalla legge. Paragrafo 2. L'accesso alle informazioni classificate come riservate crea un obbligo per la persona che ha ottenuto la riservatezza. § 3 Il regolamento prevede le procedure e le misure da adottare per il trattamento delle informazioni riservate, al fine di proteggerle da perdita, alterazione non autorizzata, accesso non autorizzato, trasmissione e divulgazione.
Articolo 26. Le autorità pubbliche adottano le misure necessarie per garantire che il personale gerarchicamente subordinato sia a conoscenza delle regole e osservi le misure e le procedure di sicurezza per il trattamento delle informazioni riservate.Singolo paragrafo L'entità individuale o privata che, a causa di qualsiasi rapporto con il potere pubblico, svolge attività di trattamento di informazioni classificate prenderà le misure necessarie affinché i suoi dipendenti, rappresentanti o rappresentanti osservino le misure e le procedure di sicurezza delle informazioni risultanti dal applicazione di questa unica legge. Sezione IV Dalle procedure di classificazione, riclassificazione e squalifica
Articolo 27. La classificazione della segretezza delle informazioni nel campo di applicazione della pubblica amministrazione federale è di competenza: (regolamento) I - nel grado di ultra-segreto, delle seguenti autorità: a) Presidente della Repubblica; b) Vicepresidente della Repubblica; c) Ministri di Stato e autorità con le stesse prerogative; d) Comandanti della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica; e e) i capi delle missioni diplomatiche e consolari permanenti all'estero; II - nel grado di segretezza, delle autorità di cui al punto I, dei proprietari di comuni, fondazioni o società pubbliche e società a capitale misto; e
III - nel grado di riservato, delle autorità di cui ai punti I e II e di coloro che svolgono funzioni di direzione, comando o comando, livello DAS 101.5 o superiore, del gruppo dirigente anziano e dell'advisory, o gerarchia equivalente , secondo la regolamentazione specifica di ciascun organo o entità, osservando le disposizioni della presente legge. Paragrafo 1 - La giurisdizione prevista ai punti I e II, per quanto riguarda la classificazione come ultra segreta e segreta, può essere delegata dall'autorità responsabile a un agente pubblico, anche in missione all'estero, vietata sottodelegata.
Paragrafo 2. La classificazione delle informazioni nel grado di segretezza da parte delle autorità di cui alle voci "d" ed "e" dell'articolo I sarà ratificata dai rispettivi Ministri di Stato entro il termine stabilito dal regolamento. Paragrafo 3. L'autorità o altro agente pubblico che classifica le informazioni come ultra-secret deve trasmettere la decisione di cui all'art. 28 al Comitato paritetico per la rivalutazione delle informazioni, di cui all'art. 35, entro il termine stabilito dal regolamento. Articolo 28. La classificazione delle informazioni in qualsiasi grado di segretezza deve essere formalizzata in una decisione che deve contenere almeno i seguenti elementi: I - l'oggetto delle informazioni; II - fondazione della classificazione, osservando i criteri stabiliti dall'art. 24;
III - indicazione del termine di segretezza, contato in anni, mesi o giorni, o dell'evento che definisce il suo termine finale, secondo i limiti previsti dall'art. 24; eIV - identificazione dell'autorità che lo ha classificato. Singolo paragrafo La decisione di cui al caput deve essere mantenuta allo stesso grado di segretezza delle informazioni classificate. Articolo 29. La classificazione delle informazioni sarà rivalutata dall'autorità di classificazione o dall'autorità gerarchica superiore, mediante ricorso o d'ufficio, nei termini e nei termini previsti dalla regolamentazione, in vista della sua squalifica o della riduzione del termine di segretezza, art. 24. (Regolamento)
Paragrafo 1. Il regolamento di cui al caput deve considerare le peculiarità delle informazioni prodotte all'estero da autorità pubbliche o agenti. Paragrafo 2. Nella rivalutazione di cui al capoverso, è necessario esaminare la permanenza dei motivi di riservatezza e la possibilità di danni derivanti dall'accesso o dalla divulgazione delle informazioni. Paragrafo 3. In caso di riduzione del periodo di riservatezza delle informazioni, il nuovo termine di restrizione mantiene come termine iniziale la data della sua produzione. Arte. 30. L'autorità massima di ciascun organo o entità pubblica, annualmente, su un sito web disponibile per la trasmissione di dati e informazioni amministrative, in conformità con i regolamenti:
I - elenco di informazioni che è stato squalificato negli ultimi 12 (dodici) mesi; II - elenco dei documenti classificati in ciascun grado di segretezza, con identificazione per riferimento futuro; III - rapporto statistico contenente il numero di richieste di informazioni ricevute, risposte e respinte, nonché informazioni generiche sui richiedenti. § 1 Gli organi e le entità devono conservare un esempio della pubblicazione prevista nel caput per la consultazione pubblica presso la propria sede. Paragrafo 2. Gli organi e le entità conservano un estratto dall'elenco delle informazioni classificate, accompagnato dalla data, dal grado di riservatezza e dai motivi della classificazione. Sezione V Informazioni personali
Articolo 31. Il trattamento delle informazioni personali deve essere effettuato in modo trasparente e nel rispetto della privacy, della vita privata, dell'onore e dell'immagine delle persone, nonché delle libertà e garanzie individuali. Paragrafo 1. Le informazioni personali di cui al presente articolo relative alla privacy, alla privacy, all'onore e all'immagine: I - avranno accesso limitato, indipendentemente dalla classificazione del segreto e per un periodo massimo di 100 (cento) anni dalla data di produzione , agli agenti pubblici legalmente autorizzati e alla persona a cui si riferiscono; e II - potrebbe aver autorizzato la loro divulgazione o l'accesso da parte di terzi con la disposizione legale o il consenso esplicito della persona a cui si riferiscono.
Paragrafo 2. Chiunque abbia accesso alle informazioni di cui al presente articolo sarà ritenuto responsabile per il suo uso improprio. Paragrafo 3. Il consenso di cui al punto II del § 1o non è richiesto quando l'informazione è richiesta: I - prevenzione e diagnosi medica, quando la persona è fisicamente o legalmente incapace, e per l'uso solo ed esclusivamente per cure mediche; II - la realizzazione di statistiche e ricerche scientifiche di evidente interesse pubblico o generale, previste dalla legge, è vietata l'identificazione della persona a cui le informazioni si riferiscono; III - il rispetto di un ordine giudiziario; IV - la difesa dei diritti umani; o V - protezione del pubblico e dell'interesse generale.
Paragrafo 4. La limitazione dell'accesso alle informazioni relative alla vita privata, l'onore e l'immagine della persona non può essere invocata al fine di pregiudicare il processo di accertamento di irregolarità in cui il titolare del
Paragrafo 2. La classificazione delle informazioni nel grado di segretezza da parte delle autorità di cui alle voci "d" ed "e" dell'articolo I sarà ratificata dai rispettivi Ministri di Stato entro il termine stabilito dal regolamento. Paragrafo 3. L'autorità o altro agente pubblico che classifica le informazioni come ultra-secret deve trasmettere la decisione di cui all'art. 28 al Comitato paritetico per la rivalutazione delle informazioni, di cui all'art. 35, entro il termine stabilito dal regolamento. Articolo 28. La classificazione delle informazioni in qualsiasi grado di segretezza deve essere formalizzata in una decisione che deve contenere almeno i seguenti elementi: I - l'oggetto delle informazioni; II - fondazione della classificazione, osservando i criteri stabiliti dall'art. 24;
III - indicazione del termine di segretezza, contato in anni, mesi o giorni, o dell'evento che definisce il suo termine finale, secondo i limiti previsti dall'art. 24; eIV - identificazione dell'autorità che lo ha classificato. Singolo paragrafo La decisione di cui al caput deve essere mantenuta allo stesso grado di segretezza delle informazioni classificate. Articolo 29. La classificazione delle informazioni sarà rivalutata dall'autorità di classificazione o dall'autorità gerarchica superiore, mediante ricorso o d'ufficio, nei termini e nei termini previsti dalla regolamentazione, in vista della sua squalifica o della riduzione del termine di segretezza, art. 24. (Regolamento)
Paragrafo 1. Il regolamento di cui al caput deve considerare le peculiarità delle informazioni prodotte all'estero da autorità pubbliche o agenti. Paragrafo 2. Nella rivalutazione di cui al capoverso, è necessario esaminare la permanenza dei motivi di riservatezza e la possibilità di danni derivanti dall'accesso o dalla divulgazione delle informazioni. Paragrafo 3. In caso di riduzione del periodo di riservatezza delle informazioni, il nuovo termine di restrizione mantiene come termine iniziale la data della sua produzione. Arte. 30. L'autorità massima di ciascun organo o entità pubblica, annualmente, su un sito web disponibile per la trasmissione di dati e informazioni amministrative, in conformità con i regolamenti:
I - elenco di informazioni che è stato squalificato negli ultimi 12 (dodici) mesi; II - elenco dei documenti classificati in ciascun grado di segretezza, con identificazione per riferimento futuro; III - rapporto statistico contenente il numero di richieste di informazioni ricevute, risposte e respinte, nonché informazioni generiche sui richiedenti. § 1 Gli organi e le entità devono conservare un esempio della pubblicazione prevista nel caput per la consultazione pubblica presso la propria sede. Paragrafo 2. Gli organi e le entità conservano un estratto dall'elenco delle informazioni classificate, accompagnato dalla data, dal grado di riservatezza e dai motivi della classificazione. Sezione V Informazioni personali
Articolo 31. Il trattamento delle informazioni personali deve essere effettuato in modo trasparente e nel rispetto della privacy, della vita privata, dell'onore e dell'immagine delle persone, nonché delle libertà e garanzie individuali. Paragrafo 1. Le informazioni personali di cui al presente articolo relative alla privacy, alla privacy, all'onore e all'immagine: I - avranno accesso limitato, indipendentemente dalla classificazione del segreto e per un periodo massimo di 100 (cento) anni dalla data di produzione , agli agenti pubblici legalmente autorizzati e alla persona a cui si riferiscono; e II - potrebbe aver autorizzato la loro divulgazione o l'accesso da parte di terzi con la disposizione legale o il consenso esplicito della persona a cui si riferiscono.
Paragrafo 2. Chiunque abbia accesso alle informazioni di cui al presente articolo sarà ritenuto responsabile per il suo uso improprio. Paragrafo 3. Il consenso di cui al punto II del § 1o non è richiesto quando l'informazione è richiesta: I - prevenzione e diagnosi medica, quando la persona è fisicamente o legalmente incapace, e per l'uso solo ed esclusivamente per cure mediche; II - la realizzazione di statistiche e ricerche scientifiche di evidente interesse pubblico o generale, previste dalla legge, è vietata l'identificazione della persona a cui le informazioni si riferiscono; III - il rispetto di un ordine giudiziario; IV - la difesa dei diritti umani; o V - protezione del pubblico e dell'interesse generale.
Paragrafo 4. La limitazione dell'accesso alle informazioni relative alla vita privata, l'onore e l'immagine della persona non può essere invocata al fine di pregiudicare il processo di accertamento di irregolarità in cui il titolare del
Paragrafo 1. La restrizione dell'accesso alle informazioni, dovuta alla rivalutazione prevista nel caput, deve essere conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nella presente legge. Paragrafo 2. Nell'ambito della pubblica amministrazione federale, la rivalutazione prevista nel caput può essere riesaminata in qualsiasi momento dalla Commissione mista per la rivalutazione delle informazioni, fatte salve le condizioni di questa legge. § 3o Fino a quando non è trascorso il periodo di rivalutazione previsto al caput, la classificazione delle informazioni deve essere mantenuta conformemente alla legislazione precedente.Paragrafo 4. Le informazioni classificate come segrete e ultra-segrete non rivalutate entro il termine previsto nel caput devono essere considerate, automaticamente, accesso pubblico.
Articolo 40 Entro 60 (sessanta) giorni, alla data effettiva della presente legge, il capo massimo di ciascuna agenzia o entità della pubblica amministrazione federale diretta e indiretta designerà l'autorità direttamente subordinata ad essa, all'interno del rispettivo ente o entità. entità, assolvere i seguenti compiti: I - garantire il rispetto delle regole in materia di accesso alle informazioni, in modo efficiente e adeguato ai fini della presente legge; II - controlla l'attuazione delle disposizioni della presente legge e presenta relazioni periodiche sulla conformità; III - raccomandare le misure indispensabili per l'attuazione e il miglioramento delle norme e delle procedure necessarie per il corretto rispetto delle disposizioni della presente legge; e
IV - guidare le rispettive unità riguardo al rispetto delle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti. Arte. 41. L'Esecutivo Federale designa un organo federale di amministrazione pubblica responsabile per: I - la promozione di una campagna nazionale per promuovere la cultura della trasparenza nella pubblica amministrazione e la consapevolezza del diritto fondamentale di accesso alle informazioni; II - per la formazione di agenti pubblici in merito allo sviluppo di pratiche relative alla trasparenza nella pubblica amministrazione; III - per monitorare l'applicazione della legge nell'ambito della pubblica amministrazione federale, concentrando e consolidando la pubblicazione di informazioni statistiche relative all'art. 30;
IV - per l'inoltro al Congresso Nazionale di un rapporto annuale con informazioni riguardanti l'attuazione di questa legge. Articolo 42. La Giunta Esecutiva regolerà le disposizioni della presente Legge entro 180 (centottanta) giorni dalla data della sua pubblicazione. Arte. 43. Sottosezione VI dell'art. 116 della legge n. 8.122, dell'11 dicembre 1990, sarà in vigore con la seguente dicitura: "Art. 116. ....................... ......................... ................... ...... ............................................ ...... ....................................
VI - prendere le irregolarità di cui è a conoscenza a causa della posizione alla conoscenza dell'autorità superiore o, quando è sospettato di coinvolgimento, alla conoscenza di un'altra autorità competente per le indagini;.................................................. ............................... "(NR) Art. 44. Titolo IV del Titolo IV della legge n. del 1990, diventa efficace con l'aggiunta del seguente articolo 126-A: "Art. 126-A. Nessun server può essere ritenuto responsabile civilmente, penalmente o amministrativamente di dare avviso all'autorità superiore o, quando è sospettato, dell'altro ente competente per la determinazione delle informazioni relative alla commissione di reati o scorrettezze di cui è a conoscenza, anche se dovuto a posizione, impiego o ufficio pubblico. "
Articolo 45. Spetta agli Stati, al Distretto Federale e ai Comuni, nella propria legislazione, l'osservanza delle norme generali stabilite in questa Legge, definire regole specifiche, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui all'art. 9 e nella sezione II del capitolo III. Arte. 46. Abrogato: I - Legge n. 11.111, del 5 maggio 2005; e II - arti. 22-24 della legge n. 8.159 dell'8 gennaio 1991. Art. 47. La presente legge entrerà in vigore 180 (centottanta) giorni dopo la data della sua pubblicazione.Brasilia, 18 novembre 2011; 190 ° di indipendenza e 123 ° della Repubblica. DILMA ROUSSEFF José Eduardo Cardoso Celso Luiz Nunes Amorim Antonio de Aguiar Patriota Miriam Belchior Paulo Bernardo Silva
Gleisi Hoffmann José Elito Carvalho Siqueira Helena Chagas Luis Inacio Lucena Adams Jorge Hage Sobrinho Maria do Rosario Nuneshttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm scrittura fonte
Articolo 40 Entro 60 (sessanta) giorni, alla data effettiva della presente legge, il capo massimo di ciascuna agenzia o entità della pubblica amministrazione federale diretta e indiretta designerà l'autorità direttamente subordinata ad essa, all'interno del rispettivo ente o entità. entità, assolvere i seguenti compiti: I - garantire il rispetto delle regole in materia di accesso alle informazioni, in modo efficiente e adeguato ai fini della presente legge; II - controlla l'attuazione delle disposizioni della presente legge e presenta relazioni periodiche sulla conformità; III - raccomandare le misure indispensabili per l'attuazione e il miglioramento delle norme e delle procedure necessarie per il corretto rispetto delle disposizioni della presente legge; e
IV - guidare le rispettive unità riguardo al rispetto delle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti. Arte. 41. L'Esecutivo Federale designa un organo federale di amministrazione pubblica responsabile per: I - la promozione di una campagna nazionale per promuovere la cultura della trasparenza nella pubblica amministrazione e la consapevolezza del diritto fondamentale di accesso alle informazioni; II - per la formazione di agenti pubblici in merito allo sviluppo di pratiche relative alla trasparenza nella pubblica amministrazione; III - per monitorare l'applicazione della legge nell'ambito della pubblica amministrazione federale, concentrando e consolidando la pubblicazione di informazioni statistiche relative all'art. 30;
IV - per l'inoltro al Congresso Nazionale di un rapporto annuale con informazioni riguardanti l'attuazione di questa legge. Articolo 42. La Giunta Esecutiva regolerà le disposizioni della presente Legge entro 180 (centottanta) giorni dalla data della sua pubblicazione. Arte. 43. Sottosezione VI dell'art. 116 della legge n. 8.122, dell'11 dicembre 1990, sarà in vigore con la seguente dicitura: "Art. 116. ....................... ......................... ................... ...... ............................................ ...... ....................................
VI - prendere le irregolarità di cui è a conoscenza a causa della posizione alla conoscenza dell'autorità superiore o, quando è sospettato di coinvolgimento, alla conoscenza di un'altra autorità competente per le indagini;.................................................. ............................... "(NR) Art. 44. Titolo IV del Titolo IV della legge n. del 1990, diventa efficace con l'aggiunta del seguente articolo 126-A: "Art. 126-A. Nessun server può essere ritenuto responsabile civilmente, penalmente o amministrativamente di dare avviso all'autorità superiore o, quando è sospettato, dell'altro ente competente per la determinazione delle informazioni relative alla commissione di reati o scorrettezze di cui è a conoscenza, anche se dovuto a posizione, impiego o ufficio pubblico. "
Articolo 45. Spetta agli Stati, al Distretto Federale e ai Comuni, nella propria legislazione, l'osservanza delle norme generali stabilite in questa Legge, definire regole specifiche, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui all'art. 9 e nella sezione II del capitolo III. Arte. 46. Abrogato: I - Legge n. 11.111, del 5 maggio 2005; e II - arti. 22-24 della legge n. 8.159 dell'8 gennaio 1991. Art. 47. La presente legge entrerà in vigore 180 (centottanta) giorni dopo la data della sua pubblicazione.Brasilia, 18 novembre 2011; 190 ° di indipendenza e 123 ° della Repubblica. DILMA ROUSSEFF José Eduardo Cardoso Celso Luiz Nunes Amorim Antonio de Aguiar Patriota Miriam Belchior Paulo Bernardo Silva
Gleisi Hoffmann José Elito Carvalho Siqueira Helena Chagas Luis Inacio Lucena Adams Jorge Hage Sobrinho Maria do Rosario Nuneshttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm scrittura fonte
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